DE - CERTIFICAZIONE
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( c.d. legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e Privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Pertanto dal 1° gennaio 2012:
In conseguenza delle disposizioni di legge sopra richiamate, dal 1° gennaio 2012 sui certificati rilasciati da questo Ente verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di pubblici servizi ". Tali certificati potranno essere consegnati solo a Privati. Ricordiamo che i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo (14,62 euro) fin dall'origine, salvo servano per un uso esente. *************** Per compilare un'autocertificazione è possibile utilizzare un semplice foglio di carta bianco, oppure utilizzare uno dei moduli presenti sul sito, oppure compilare con i propri dati il modello automatizzato presente sul sito http://www.comuni.it/.
Ai sensi dell'art.4 del regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti amministrativi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono indicati nelle schede a griglia riportate negli allegati.
Soggetto con poter sostitutivi: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/90, il soggetto a cui sono stati attribuiti i poteri sostitutivi in caso di inerzia del responsabile del procedimento è il Segretario Generale del Comune, nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 03.03.2012. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato utilizzando gli indirizzi sotto indicati, può rivolgersi al responsabile a cui è stato attribuito il potere sostitutivo perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario. e-mail: segreteria/protocollo: segreteria@comune.berbenno.bg.it posta elettronica certificata: comuneberbenno@legalmail.it segretariocomunale: segretariocomunale@comune.berbenno.bg.it - procedimenti amministrativi - regolamento procedimenti amministrativi - richiesta di accesso formale - richiesta di accesso informale -richiesta rilascio copie atti e documenti ai consiglieri comunali |
Pubblicata il 18/06/2013
Dal 18/06/2013 al 24/06/2013
I giovani Avis e Aido organizzano per i giorni 22 e 23 "BARLAFUS FEST" presso il centro ricreativo sportivo in loc. Ravagna.
Pubblicata il 10/06/2013
Dal 10/06/2013 al 11/07/2013
Si comunica che con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08.06.2013 si è avviato il procedimento per la redazione di variante al documento di piano e al piano delle regole e della relativa verifica di assoggettabilità a VAS.
Pubblicata il 10/06/2013
Dal 10/06/2013 al 28/02/2014
Regione Lombardia ha approvato, con DGR n. 210 del 31/5/2013 pubblicata sul BURL n. 23 del 4/6/2013, il rinnovo delle agevolazioni alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, consistenti nelle riduzione di due punti percentuali dell'in...
Pubblicata il 05/06/2013
Dal 05/06/2013 al 16/08/2013
La Polisportiva Berbenno organizza per il giorno 15 AGOSTO 2013 la STRABERBENNO con partenza dall'area feste alle ore 07.00. Per info leggi l'allegata locandina.
Pubblicata il 18/03/2013
Dote Scuola
La Regione Lombardia ha approvato i criteri per l'assegnazione della DOTE SCUOLA per l'anno scolastico 2013/2014, che comprende i seguenti contributi:
DOTE SOSTEGNO AL REDDITO: può essere richiesta dalle famiglie di stude...
Pubblicata il 14/03/2013
La tipologia di rifiuto prevista nella raccolta porta a porta NON VA CONFERITA in discarica (isola ecologica) inoltre, si chiede una più attenta e accurata diversificazione dei rifiuti sia da conferire presso la stazione ecologica (ch...
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AMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
L'art. 5 del D.L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 - comma 1 - lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE DALL'ESTERO), nonchè il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Le nuove disposizioni sono efficaci dal 09 maggio 2012. Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR n. 445/2000. Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del DPR n. 445/00 e dell'art. 65 del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A. Il cittadino proveniente dallo Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Conseguenze in caso di dichiarazioni false
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LETTERANDO BERBENNO 2013
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